giovedì 27 dicembre 2007

proposta di statuto dell'Associazione provinciale di Caserta LA SINISTRA L'ARCOBALENO

Preambolo

la dichiarazione d'intenti (...)

I - Norme generali, composizione e adesione

Articolo 1 - Che cos'è l'associazione

L'Associazione Provinciale Casertana de “La Sinistra l'Arcobaleno” (avanti nominata semplicemente “associazione”) si propone di essere articolazione territoriale del progetto nazionale avviato a Roma l'8 e il 9 dicembre. E' una associazione flessibile e decentrata promossa dalle rappresentanze provinciali di Caserta dei partiti della sinistra e degli ecologisti (verdi, comunisti italiani, sinistra democratica e rifondazione comunista)

Articolo 2 – Chi può aderire

All'associazione può aderire individualmente qualsiasi cittadina o cittadina, senza distinzione di nazionalità, di genere, di religione, di cultura che convenga con gli obiettivi e i principi della dichiarazione d'intenti, che accetti questo statuto e che intenda partecipare al progetto de la sinistra, l'arcobaleno. L'adesione deve essere formulata per iscritto.

E' titolo di adesione all'associazione la tessera di iscrizione ad uno dei partiti promotori. E' altresì titolo di adesione la tessera o documento equivalente di iscrizione a comitati, associazioni, movimenti di ispirazione solidarista, egualitaria e ambientalista (d’ora in poi per semplicità definite “organizzazioni”) che operino in provincia di Caserta, che che convengano con gli obiettivi e i principi della dichiarazione d'intenti, che accettino questo statuto e che intendano partecipare al progetto de la sinistra, l'arcobaleno.

E’ possibile partecipare alle attività anche senza aderire ufficialmente all'associazione. Le organizzazioni e i singoli possono fare richiesta di essere osservatori dell'associazione o essere invitati ad esserlo dalle organizzazioni membri.

Articolo 3 – dove siamo

La sede giuridica della Associazione è a Caserta (…). L'associazione può avere sedi cittadine in tutti i comuni della provincia di Caserta

Articolo 4 – quali sono i nostri scopi

Gli scopi dell'associazione sono:

  • Contribuire alla definizione di una comune iniziativa politica ai vari livelli della sinistra e degli ecologisti in provincia di Caserta;

  • Promuovere il pensiero e rafforzare le azioni per la realizzazione di politiche emancipatrici, democratiche, pacifiste, sociali, ecologiste e sostenibili essenziali a trasformare le società e superare l’attuale capitalismo.

I singoli e le organizzazioni membri dell'Associazione si impegnano a promuovere e coordinare liste elettorali alla elezioni provinciali e comunali che riportino nel proprio simbolo un riferimento esplicito a “la sinistra l'arcobaleno” e a promuovere e coordinare gruppi consiliari provinciali e comunali unitari che facciano riferimento esplicito a “la sinistra l'arcobaleno”.

Articolo 5 – come ci si iscrive

Le richieste di adesione di singoli all'associazione sono discusse e decise dai Consigli cittadini o territoriali dei Delegati competenti in relazione al luogo di residenza o di lavoro del richiedente. La adesione viene confermata dalla firma di uno dei portavoce.

Le richieste di adesione di organizzazioni sono discusse dal Consiglio provinciale dei Delegati. La adesione viene confermata dalla firma di uno dei portavoce.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato per iscritto ed il richiedente può far ricorso appellandosi al competente Consiglio dei Garanti, che decide in merito.

La sospensione temporanea/provvisoria dalla partecipazione nelle attività o l’esonero dell’adesione all'associazione nel caso in cui un membro, sia esso singolo o organizzazione, violi seriamente lo statuto e gli obiettivi politici sono discussi e decisi dal Consiglio dei Garanti.

La partecipazione dei singoli e delle organizzazioni della sinistra non aderenti e in qualità di osservatori è garantita senza necessità di ratifica, una volta che la richiesta sia stata ricevuta anche verbalmente da uno dei portavoce. I singoli e le organizzazioni osservatori prendono parte alle riunioni, alle quali sono invitati, con funzioni consultive. Possono sottoporre proposte all’Assemblea Plenaria o al Consiglio dei Delegati affinché vengano esaminate e si deliberi nel merito.

I singoli e le organizzazioni membri che vogliono rescindere la loro adesione all'associazione devono farne dichiarazione ufficiale.

Articolo 6 – come siamo organizzati

L'associazione si articola in:

  • comitati territoriali, che hanno i seguenti organismi decisionali: assemblea plenaria, consiglio dei delegati, esecutivo, tesoriere, portavoce. La competenza territoriale del comitato può essere comunale o intercomunale, per aggregati di zone territorialmente omogenee;

  • comitato provinciale, con i seguenti organi decisionali: consiglio dei delegati, esecutivo, tesoriere, portavoce.

Articolo 7 – le modalità di lavoro

Il lavoro degli organismi dell'associazione deve svolgersi apertamente e in trasparenza e i suoi documenti devono essere pubblicati. I documenti e i materiali dell'associazione sono distribuiti a tutti gli aderenti o comunque resi disponibili nei siti web dell’associazione,

Le decisioni vanno assunte tendenzialmente all’unanimità e comunque con una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei presenti.

Le discussioni sono organizzate in maniera da rispettare almeno tendenzialmente i valori della democrazia di genere, favorendo l’alternarsi degli interventi di donne ed uomini e garantendo a tutti gli interessati il diritto di intervenire, anche con forme di regolamentazione delle discussioni che consentano l’effettivo rispetto di questo diritto.

L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione , con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.

Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.

L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

Anche la rappresentanza deve essere organizzata in maniera da garantire la democrazia di genere: i delegati saranno eletti ogni organizzazione membro infatti potrà nominare fino a due delegati, ma solo se di diverso genere. Così anche i portavoce della Sac dovranno essere un uomo e una donna.

Essendo un’associazione pluralistica si dovrà sempre tener conto nelle decisioni della necessità di garantire i diritti delle diverse sensibilità.

Tutte le decisioni riguardanti scelte e comportamenti delle organizzazioni membri dell'associazione restano di loro esclusiva sovranità. Le organizzazioni però si impegnano a rispettare il presente statuto e, in caso di contenzioso o di comportamenti difformi rispetto alle indicazioni dell'associazione, a rispettare il giudizio del Consiglio dei Garanti.

I partiti promotori e le organizzazioni aderenti si impegnano inoltre a costituire coordinamenti territoriali e provinciali dei segretari e dei rappresentanti che, nel rispetto della reciproca autonomia, collaboreranno con gli esecutivi rispettivamente terrtitoriali e provinciali.

L'associazione sostiene la piena uguaglianza di genere in tutti i settori della vita quotidiana. Il femminismo e il democrazia di genere sono principi base per il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione.

L’adesione all'associazione non esclude l’adesione ad altre organizzazioni se il loro operato non è contrario agli obbiettivi e ai principi dell'associazione. La struttura dell'associazione permette alle organizzazioni politicamente vicine di partecipare alle attività in maniera flessibile. Il criterio principale è il consenso politico sulle posizioni di base dell'associazione.

Articolo 8 - la democrazia interna, i diritti

L'intera vita interna dell'associazione e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia.

I tempi della vita interna dell'associazione e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone anziane.

L'associazione incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e di riflessione teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca.

Ogni iscritta/o all'associazione ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.

Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi dell'associazione di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza dell'associazione.

Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.

Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.

Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate dell'associazione e delle critiche rivoltele/rivoltegli.

Articolo 9 - la democrazia interna, i doveri

Le/gli iscritte/i sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative dell'associazione, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.

Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le altre associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

L'associazione combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza.


II - i comitati territoriali

Articolo 10 - la costituzione dei comitati territoriali

Il comitato territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale) è l'istanza fondamentale dell'associazione.


La costituzione dei comitati territoriali è sempre deliberata dal Consiglio Provinciale dei Delegati: non può farsi luogo alla costituzione di un comitato territoriale con meno di 50 iscritti.

I comitati territoriali possono costituire coordinamenti zonali o tematici secondo le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale dei Delegati.

Il rinvio o il divieto di costituzione di un comitato territoriale deve essere motivato a maggioranza qualificata.

Articolo 11 – l'assemblea plenaria del comitato territoriale

L’Assemblea plenaria è l'organo decisionale dei comitati territoriali. Essa è costituita dai singoli aderenti che risiedono o lavorano in quel territorio, dagli iscritti alle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni aderenti e dagli iscritti alle strutture territorialmente competenti dei partiti promotori

L’assemblea plenaria:

  • approva e adotta i documenti fondamentali e lo statuto e propone modifiche ed integrazioni

  • elegge i Delegati, in ragione di uno per ogni 11 iscritti con le modalità di cui all'art. 10

  • ha il potere di revocare in qualsiasi momento con la maggioranza prevista all'art. 7;

  • decide su programmi e linee guida comuni per le elezioni provinciali e comunali;

  • decide sul rapporto delle attività per il periodo precedente e sul programma per le attività successive presentato dal Consiglio dei Delegati;

  • approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

  • organizza gruppi di discussione sull’attualità politica o su questioni specifiche.

  • stabilisce in accordo con il Consiglio dei Delegati il piano di azione;Ratifica l’elezione dei portavoce (un uomo e una donna) effettuata dal Consiglio dei delegati e vigila affinché sia applicato il principio della rotazione;

  • ratifica l’elezione del tesoriere effettuata dal Consiglio dei Delegati;

L’Assemblea Plenaria si tiene almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta appaia necessaria la sua convocazione al Consiglio dei Delegati.

L’Assemblea Plenaria deve avere luogo comunque almeno sei mesi prima delle elezioni comunali a cui il Comitato Territoriale o cittadino dell'Associazione è interessato e almeno 6 mesi prima le elezioni provinciali.

Articolo 12 – il Consiglio dei Delegati del comitato territoriale

Il Consiglio dei Delegati è costituito dai membri di diritto (segretari territoriali dei partiti promotori e delle organizzazioni aderenti, consiglieri comunali, assessori e nominati comunali) e dai delegati eletti in ragione di uno su undici iscritti con le modalità appresso specificate all'art. 13. I delegati sono sempre revocabili dall'assemblea. Non possono essere candidati a delegati i membri di diritto.

Il Consiglio dei delegati si riunisce almeno una volte al mese e comunque ogni volta che i portavoce lo ritengano necessario o che venga fatta richiesta da almeno il 25% dei delegati stessi.

Di norma le riunioni del consiglio dei delegati sono aperte, e possono partecipare come osservatori anche eventuali delegati delle organizzazioni osservatrici o singoli osservatori non aderenti. Il Cosiglio dei Delegati può decidere, però, di tenere, su richiesta di almeno il 25% dei componenti o di uno dei portavoce, la riunione a porte chiuse.

Il consiglio dei Delegati applica la linea politica della Associazione decisa dalla assemblea. Propone, progetta e lancia iniziative politiche, convoca conferenze o incontri tematici. Istruisce gruppi di lavoro permanenti o ad hoc e ne fissa anche i compiti.

Il Consiglio dei Delegati convoca l’assemblea plenaria, fissa le proposte per la data e il luogo e suggerisce regolamento e ordine del giorno. Il Consiglio dei Delegati adotta risoluzioni e raccomandazioni che vengono trasferite alla Assemblea Plenaria e assume decisioni in merito alle richieste di adesione all'Associazione.

Articolo 13 – modalità di elezione dei delegati

Il numero dei delegati da eleggere è fissato statutariamente in ragione di un delegato ogni 11 iscritti.

A tale proposito si fa riferimento, per quanto riguarda gli aventi diritto in quanto iscritti ai partiti promotori o alle organizzazioni aderenti all'ultimo tesseramento certificato dal rappresentante provinciale delle stesse organizzazioni, mentre per quanto riguarda le adesioni singole al numero di aderenti registrato al termine dell'anno solare precedente a quello di svolgimento dell'assemblea.

Una volta assegnati i delegati con quoziente pieno, se il resto fosse superiore a 5 (da 6 in poi) viene assegnato una/un ulteriore delegata/o.

I delegati vengono eletti in una specifica sessione dell'assemblea plenaria e sulla base della presentazione di documenti politici. L'assemblea deve esprimersi prima sui documenti presentati e successivamente sulle proposte di delegazione. Gli orari della votazione vanno predeterminati e comunicati agli aventi diritto in tempo utile (almeno 10 giorni prima)

Preso atto dei risultati delle votazioni dei documenti una commissione elettorale all'uopo eletta dall'assemblea avanza una proposta di modalità per la votazione: lista bloccata o aperta. Laddove lo richieda almeno il 30% delle/degli aventi diritto, la lista è aperta.

In caso di lista bloccata, la Commissione Elettorale avanza la proposta di composizione nominativa, proporzionale alla consistenza di ogni singolo documento votato dall'assemblea e che alterni una donna e un uomo.

La proposta viene votata senza preferenze.

In caso di lista aperta la Commissione Elettorale avanza proposte nominative per ogni documento votato dall'assemblea con una maggiorazione sino al 20% delle/i eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità), sempre con l'alternanza una donna, un uomo.

Le preferenze attribuibili si esprimono con le seguenti modalità:

- quando le/gli eligende/i sono in numero pari a 1 o 2, si possono esprimere una o due preferenze.

- quando le/i eligende/i sono in numero pari o superiori a 3, si possono esprimere tra il 60% e non più dell'80% degli eligendi.

In tal caso risultano elette in primo luogo le candidate in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate fino al completamento del 50% del numero dei delegati complessivi del comitato cittadino o territoriale, e poi i candidati in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.

E' possibile presentare per l'elezione dei delegati, liste alternative laddove lo richieda almeno il 20% degli aderenti allo stesso documento tra le/gli aventi diritto al voto.

Deroghe agli orari della votazione possono essere regolate dal Consiglio dei Garanti competente esclusivamente per casi di provati e gravi impedimenti che riguardano singole/i compagne/i.

Articolo 14 – L’esecutivo del comitato territoriale

L’esecutivo è composto da:

  • I portavoce (un uomo e una donna)

  • Il/la tesoriere/a

  • Componenti eletti secondo il criterio della democrazia di genere in numero non superiore a 5 nel seno del consiglio dei delegati

Non possono essere componenti dell'esecutivo i membri delegati di diritto di cui all'art. 12.

L’esecutivo esegue le decisioni sulla base degli orientamenti dell’assemblea in accordo con il Consiglio dei Delegati. E’ un organismo ausiliario diretto dai portavoce. In particolare ha la responsabilità di:

  • Sostenere i portavoce

  • Preparare e organizzare le riunioni

  • Mantenere i contatti con le organizzazioni e i gruppi di discussione membri e le istituzioni

  • Mantenere i rapporti con i media

  • Gestire gli archivi

  • Assicurare la trasparenza di tutto il lavoro politico

Le riunioni dell’esecutivo hanno luogo quando anche solo uno dei componenti lo ritiene necessario.

Articolo 15 – I portavoce del comitato territoriale

I portavoce sono eletti dal Consiglio dei Delegati e ratificati dall’Assemblea Plenaria.

L’incarico deve seguire un principio di rotazione.

I portavoce devono svolgere i seguenti compiti con l’assistenza dell’esecutivo:

  • gestire l’attività ordinaria e la preparazione delle riunioni dell’esecutivo e del Consiglio dei Delegati

  • mantenere stretti rapporti con i rappresentanti delle organizzazioni membri,

  • mettere in atto le decisioni e rispettivi mandati del Consiglio dei Delegati e dell’Assemblea Plenaria

  • mantenere i contatti con i gruppi consiliari in cui sono presenti componenti che fanno riferimento a organizzazioni membri dell'asociazione ;

  • rappresentare l'associazione nei contatti con i rappresentanti di organizzazioni e istituzioni, ivi compresi i rappresentanti cittadini e territoriali delle associazioni, movimenti, comitati, sindacati, partiti politici ed in particolare partiti democratici e progressisti, rappresentanze istituzionali, autorità provinciali e comunali.

Articolo 16 – il tesoriere del comitato territoriale

Il tesoriere gestisce le risorse economiche dell'Associazione che sono costituite dalle quote di adesione iniziale, le quote di mantenimento, le sottoscrizioni, le donazioni e gli eventuali contributi pubblici.

Il Tesoriere viene investito della delega per l’apertura eventuale di conto correnti bancari o postali e del potere di firma di impegni economici (assegni) per conto dell'Associazione.

Il Tesoriere predispone annualmente entro i primi 3 mesi dell’anno successivo a quello di riferimento il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite, dei beni e dei valori in attivo e delle risorse utilizzate in passivo e lo propone annualmente al Consiglio dei Delegati che lo verifica e lo trasferisce per l'approvazione all’assemblea plenaria. Il bilancio viene messo in forma comprensibile sul sito in un formato non modificabile a disposizione di chiunque voglia prenderne visione almeno 30 giorni prima dell’assemblea plenaria in cui sarà portato in discussione per l'approvazione.

Il tesoriere propone entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio dei Delegati anche il bilancio preventivo accompagnato da una relazione programmatica delle attività, che verificata dal Consiglio viene poi discussa e approvata dalla prima assemblea plenaria utile. Anche il bilancio preventivo viene messo in forma comprensibile sul sito in un formato non modificabile a disposizione di chiunque voglia prenderne visione almeno 30 giorni prima dell’assemblea plenaria in cui sarà portato in discussione per l'approvazione.

III - il comitato provinciale

Art. 17 – il consiglio dei delegati del comitato provinciale

L'organismo decisionale di base del comitato provinciale è il consiglio provinciale dei delegati, costituito dai delegati, eletti o membri di diritto, costituenti i consigli dei delegati dei comitati territoriali, nonché dai segretari provinciali dei partiti promotori ed i rappresentati provinciali delle organizzazioni aderenti.

Il Consiglio dei delegati del comitato provinciale

  • approva e adotta i documenti fondamentali e lo statuto e propone modifiche ed integrazioni;

  • decide su programmi e linee guida comuni per le elezioni provinciali;

  • decide sul rapporto delle attività per il periodo precedente e sul programma per le attività successive presentato dall'esecutivo provinciale;

  • approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

  • organizza gruppi di discussione sull’attualità politica o su questioni specifiche.

  • stabilisce in accordo con l'esecutivo provinciale il piano di azione;

  • elegge i portavoce (un uomo e una donna) e vigila affinché sia applicato il principio della rotazione;

  • elegge il tesoriere provinciale;

Il Consiglio dei delegati del comitato provinciale può decidere di convocare assemblee plenarie dell'associazione per sviluppare specifiche discussioni.

Articolo 18 – L’esecutivo del comitato provinciale

L’esecutivo è composto da:

  • I portavoce (un uomo e una donna)

  • Il/la tesoriere/a

  • Componenti eletti secondo il criterio della democrazia di genere in numero non superiore a 5 nel seno del consiglio dei delegati

Non possono essere componenti dell'esecutivo provinciale i componenti degli esecutivi territoriali, i segretari provinciali dei partiti promotori, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni aderenti, i consiglieri, gli assessori e i nominati provinciali. Possono invece essere candidati tutti i delegati eletti o anche di diritto che compongono i consigli dei delegati dei comitati territoriali.

L’esecutivo esegue le decisioni assunte dal Consiglio dei Delegati del comitato provinciale dell'associazione. E’ un organismo ausiliario diretto dai portavoce. In particolare ha la responsabilità di:

  • Sostenere i portavoce

  • Preparare e organizzare le riunioni

  • Mantenere i contatti con le organizzazioni e i gruppi di discussione membri e le istituzioni

  • Mantenere i rapporti con i media

  • Gestire gli archivi

  • Assicurare la trasparenza di tutto il lavoro politico

Le riunioni dell’esecutivo hanno luogo quando anche solo uno dei componenti lo ritiene necessario.

Articolo 19 – I portavoce del comitato provinciale

I portavoce provinciali (una donna e un uomo) sono eletti dal Consiglio dei Delegati del comitato provinciale.

L’incarico deve seguire un principio di rotazione.

I portavoce devono svolgere i seguenti compiti con l’assistenza dell’esecutivo:

  • gestire l’attività ordinaria e la preparazione delle riunioni dell’esecutivo e del Consiglio dei Delegati

  • mantenere stretti rapporti con i rappresentanti delle organizzazioni membri,

  • mettere in atto le decisioni e rispettivi mandati del Consiglio dei Delegati e dell’Assemblea Plenaria

  • mantenere i contatti con i gruppi consiliari in cui sono presenti componenti che fanno riferimento a organizzazioni membri dell'associazione ;

  • rappresentare l'associazione nei contatti con i rappresentanti di organizzazioni e istituzioni, ivi compresi i rappresentanti provinciali delle associazioni, movimenti, comitati, sindacati, partiti politici ed in particolare partiti democratici e progressisti, rappresentanze istituzionali e autorità provinciali.

Articolo 20 – il tesoriere del comitato provinciale

Il tesoriere gestisce le risorse economiche dell'Associazione che sono costituite dalle quote di adesione iniziale, le quote di mantenimento, le sottoscrizioni, le donazioni e gli eventuali contributi pubblici.

Il Tesoriere viene investito della delega per l’apertura eventuale di conto correnti bancari o postali e del potere di firma di impegni economici (assegni) per conto dell'Associazione.

Il Tesoriere predispone annualmente entro i primi 3 mesi dell’anno successivo a quello di riferimento il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite, dei beni e dei valori in attivo e delle risorse utilizzate in passivo e lo propone annualmente al Consiglio dei Delegati del comitato provinciale che lo discute e lo approva. Il bilancio viene messo in forma comprensibile sul sito in un formato non modificabile a disposizione di chiunque voglia prenderne visione almeno 30 giorni prima della discussione per l'approvazione.

Il tesoriere propone entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio dei Delegati del comitato provinciale anche il bilancio preventivo accompagnato da una relazione programmatica delle attività, che viene discussa e approvata dal Consiglio dei Delegati del Comitato provinciale. Anche il bilancio preventivo viene messo in forma comprensibile sul sito in un formato non modificabile a disposizione di chiunque voglia prenderne visione almeno 30 giorni prima della discussione per l'approvazione.

Articolo 21 – l'esecutivo del comitato provinciale

L’esecutivo esegue le decisioni assunte dal Consiglio dei Delegati del comitato provinciale dell'associazione. E’ un organismo ausiliario diretto dai portavoce. In particolare ha la responsabilità di:

  • Sostenere i portavoce

  • Preparare e organizzare le riunioni

  • Mantenere i contatti con le organizzazioni e i gruppi di discussione membri e le istituzioni

  • Mantenere i rapporti con i media

  • Gestire gli archivi

  • Assicurare la trasparenza di tutto il lavoro politico

Le riunioni dell’esecutivo hanno luogo quando anche solo uno dei componenti lo ritiene necessario.

IV - la giustizia interna: i garanti, le sanzioni, i provvedimenti

Art. 22 - il consiglio dei garanti

Il consiglio dei garanti è eletto nei comitati territoriali dall'assemblea plenaria e nel comitato provinciale dal Consiglio provinciale dei Delegati.I n caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei consigli dei garanti provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea del comitato territoriale, per i consigli territoriali, e il Consiglio Provinciale dei Delegati per i consigli provinciali dei garanti. Non possono far parte del consiglio dei garanti componenti allo stesso livello del consiglio dei delegati.

Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque a livello di comitato territoriale, non inferiore a cinque e non superiore a undici a livello di comitato provinciale.

È eletto con le procedure di cui al precedente art. 13

Ogni consiglio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del relativo consiglio dei delegati.


È compito del consiglio dei garanti, nell'ambito di competenza:

- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti;

- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto;

- adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

- formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

- esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie;

- verificare i bilanci ed i conti consuntivi.

I consigli dei garanti esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze dell'associazione.

Le/i componenti dei consigli dei garanti partecipano alla riunioni del consiglio dei delegati corrispondente senza diritto di voto.

Il consiglio provinciale è istanza di appello rispetto ai consigli territoriali


Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.

Art. 23 - le sanzioni

Le sanzioni del consiglio provinciale dei garanti sono definitive e vincolanti per gli iscritti all'associazione.

Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita dell'iscrizione all'associazione.

Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il consiglio provinciale dei garanti può incaricare i consigli territoriali dei delegati che sono tenuti a provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un "commissario ad acta".


Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica dell'associazione, così come previsto dallo Statuto.

Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i sono:

- il richiamo formale;

- la sospensione da incarichi direttivi;

- la sospensione dall'associazione;

- l'allontanamento dall'associazione.

La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto.

La sospensione dall'associazione è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica dell'associazione.

Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dall'associazione sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno.


L'allontanamento è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione della associazione.

Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.

Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente.

E' sottoscritto dal presidente del consiglio dei garanti.

Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.

Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi il circolo nel quale era precedentemente iscritto.

Art. 24 - il commissariamento

Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna dell'associazione, il Consiglio Provinciale dei Delegati, con il parere favorevole del corrispondenti consiglio dei garanti, può sciogliere il consiglio dei delegati di un comitato territoriale e convocarne l'assmeblea plenaria in seduta straordinaria.

La gestione delle istanze di cui sopra è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.

Art. 25 - il diritto alla difesa

L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso.

Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

I consigli dei garanti ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi.

Art. 26 - l'autotutela

La sospensione cautelativa dall'attività dell'associazione può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.

La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità.

L’autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l’autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

V - le cariche pubbliche ed elettive

Art. 27 - i doveri dei rappresentanti istituzionali

La/il candidata/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dall'associazione.

Le/gli elette/i debbono:

- conformarsi rigorosamente agli orientamenti dell'associazione ed al regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato;

- versare all'associazione una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato sulla base del regolamento approvato dal Comitato la direzione nazionale.


Le candidature nei consigli comunali vengono discusse nei comitati territoriali interessati all'elezione.

Le candidature per le elezioni provinciali vengono decise, su indicazione dei comitati territoriali, dal Consiglio Provinciale dei Delegati.

In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al Consiglio Provinciale dei Delegati.

Spetta altresì Consiglio Provinciale dei Delegati avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza.


IV - Scioglimento della Associazione

Articolo 28

Lo scioglimento della associazione richiede una decisione dell’assemblea plenaria dei comitati territoriali confermata dal consiglio dei delegati con una maggioranza, in entrambi i casi di almeno i tre quarti deglia venti diritto. Attivi e passivi al momento dello scioglimento saranno devolute a organizzazioni che abbiano scopi similari o comaptibili.

V - Norme transitorie

Articolo 29

L'Associazione viene costituita per iniziativa dei segretari provinciali e territoriali dei quattro partiti promotori (verdi, comunisti italiani, sinistra democratica e rifondazione comunista). I portavoce, il tesoriere, i componenti dell’esecutivo vengono provvisoriamente definiti in fase di costituzione dai segretari. La loro elezione è valida fino alla convocazione delle assemblee plenarie dei comitati territoriali per la elezione dei delegati.

Nel periodo che intercorre tra la costituzione della Associazione e la prima assemblea di fondazione tutte le organizzazioni aderenti hanno l’opportunità di ratificare il loro status di adesione tramite gli organi competenti di ciascuna organizzazione secondo i loro rispettivi statuti.

In quel periodo il Consiglio dei Delegati del comitato provinciale sarà provvisoriamente costituito dai componenti degli esecutivi dei comitati territoriali.